È costituita la "Fondazione
Bologna Welcome", di seguito denominata "Fondazione", con
sede in Bologna, Piazza Nettuno n. 1. La Fondazione risponde ai principi ed
allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del
genere di Fondazioni a totale partecipazione pubblica.
La Fondazione ha la durata di cinquanta anni dalla data
di costituzione.
Sono Soci Fondatori il Comune
di Bologna, la Città Metropolitana e la Camera di Commercio di Bologna.
Sono Soci Istituzionali gli
enti pubblici insistenti sul territorio della Città Metropolitana che
intenderanno aderire alla Fondazione.
Sono Sostenitori gli altri
soggetti, pubblici e privati, aventi o meno personalità giuridica che
sostengono la Fondazione mediante donazioni e/o liberalità di ogni genere e
specie. La qualifica di Socio Sostenitore, che viene riconosciuta dal Consiglio
di Amministrazione su istanza del richiedente la qualifica, è ottenibile previa
versamento del contributo annuale fissato da Consiglio di Amministrazione e/o a
fronte di un impegno pluriennale di contribuzione da parte dell’istante e/o di
un programma annuale e/o pluriennale di prestazioni da effettuarsi a favore
della Fondazione e si estende per tutto il periodo per il quale il contributo
annuale viene regolarmente versato e/o l’impegno pluriennale di contribuzione
regolarmente adempiuto e/o il programma annuale e/o pluriennale di prestazioni
effettuato. Alla cessazione, da parte del Socio Sostenitore, del versamento del
contributo annuale e/o dell’impegno pluriennale di contribuzione e/o del
programma annuale e/o pluriennale di prestazioni da effettuarsi il Socio
Sostenitore perde automaticamente la qualifica previa apposita delibera del
Consiglio di Amministrazione.
I Soci Fondatori con appositi
atti separati conferiscono alla Fondazione i beni ed i rapporti giuridici e
contrattuali destinati a far parte del patrimonio della Fondazione e/o ad
essere oggetto dell’attività della Fondazione.
Articolo 2
Finalità - Scopi - Attività
La Fondazione non ha fini di
lucro e non distribuisce utili; né può distribuire, anche indirettamente, utili
ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Soci Fondatori e
Soci Istituzionali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto partecipativo, né a lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
Lo scopo della Fondazione è
quello di promuovere e accrescere l'attrattività del territorio metropolitano
di Bologna e del Territorio Turistico Bologna-Modena (d’ora innanzi Territorio
Turistico), come identificato ai sensi della LR 4/2016 e s.m.i., in ambito
culturale, turistico, sportivo e verso investimenti, talenti e alte
professionalità, al fine di favorirne lo sviluppo economico e sociale. La
Fondazione lavorerà per creare un ecosistema favorevole alla promozione e
all'attrazione di investimenti e per lo sviluppo di progetti, servizi e
iniziative che promuovano la valorizzazione di cultura e sport come risorse
turistiche del territorio. La Fondazione ha il compito di realizzare progetti
innovativi, collaborare con le istituzioni locali, nazionali ed internazionali,
nonché con le imprese e le associazioni del territorio, al fine di raggiungere gli
obiettivi di promozione e sviluppo del turismo. La Fondazione si impegna
inoltre a perseguire i temi della sostenibilità ambientale e della non
discriminazione, cercando di ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività
e promuovendo iniziative e progetti che migliorino la qualità della vita della
comunità locale. Per raggiungere questi obiettivi, la Fondazione collabora con
le istituzioni pubbliche, le imprese private, le organizzazioni della società
civile e i cittadini, e si avvale di competenze e professionalità qualificate nei
settori di interesse. I beneficiari dell’attività della Fondazione sono la
Città di Bologna, l’Area Metropolitana, i suoi abitanti e le sue imprese, in quanto
la promozione dell’attrattività turistica culturale e sportiva risulta atta a
generare una maggiore diffusione turistica, culturale, sportiva incentivando lo
sviluppo economico, culturale e sociale della Città di Bologna e dell’Area Metropolitana
e del Territorio Turistico.
Nell’ambito delle sue
finalità, in particolare, la Fondazione persegue:
a) la promozione e lo sviluppo
del Turismo, in ogni sua forma, modalità, mezzo ed accezione, del e/o nel
Comune di Bologna e della e/o nella Città Metropolitana e/o nel Territorio
Turistico in termini di attività di informazione e accoglienza turistica,
nonché di servizi quali il marketing turistico, le relazioni con il
marketplace, lo sviluppo della “Business Intelligence” collegata al turismo, le
attività di crescita del sistema locale, l’informazione e assistenza ai turisti
in tutte le sue forme, le attività di convention Bureau, la gestione diretta
e/o indiretta di attrattori e servizi turistici anche volti alla veicolazione dei
turisti nella Città di Bologna, nell’Area Metropolitana e nel Territorio
Turistico, il supporto nei progetti di superamento di crisi nell’ambito del
Turismo. Per “attrattori” si intendono immobili/siti ritenuti di particolare
importanza nel quadro delle politiche di valorizzazione e promozione del
Territorio Turistico Bologna- Modena. Si tratta di immobili di interesse
storico/architettonico/artistico che caratterizzano ed identificano la città di
Bologna e/o l’Area Metropolitana e/o il Territorio Turistico; sono beni
tutelati e soggetti a vincolo architettonico; nel rispetto della loro
destinazione e degli eventuali vincoli previsti per ciascun immobile sopra
ricordati dovranno essere utilizzati e valorizzati come sede di eventi,
incontri, manifestazioni, convegnistica, rassegne, accoglienza qualificata,
attività culturali e sportive, visite guidate nonché per tutte le attività e le
iniziative volte alla promozione turistica della Città di Bologna e/o dell’Area
Metropolitana e/o del Territorio Turistico, al fine di rafforzare l’immagine e
l'attrattività della città e dell'intero territorio della Destinazione
turistica;
b) la promozione e la
valorizzazione dell’attrattività su base culturale a supporto del Comune di
Bologna, della Città Metropolitana nell’Area Metropolitana e nel Territorio
Turistico e di altri enti del territorio in tutte le sue forme, modalità e/o
eventi, anche tramite l’implementazione diretta e/o indiretta di punti di
ritrovo e/o di attività commerciali, degli spazi e/o dei luoghi aperti al
pubblico serventi le strutture culturali;
c) la promozione e la
valorizzazione dell’attrattività su base sportiva a supporto del Comune di
Bologna, della Città Metropolitana, del Territorio Turistico e di altri enti
del territorio in tutte le sue forme, modalità e/o eventi, anche a mezzo dello
sviluppo di eventi specifici e dell’affidamento in gestione dei siti a
vocazione sportiva e qualificabili come attrattori del Comune di Bologna e/o
dell’Area Metropolitana e/o del Territorio Turistico;
d) la promozione e valorizzazione
del marchio Unesco e di eventuali marchi collettivi in una prospettiva di
sviluppo del territorio basato sulla valorizzazione delle risorse culturali,
attuando le misure necessarie per la loro adeguata fruibilità turistica
attraverso servizi di accoglienza e attività direttamente collegate al processo
di valorizzazione dei beni culturali;
e) la promozione e valorizzazione
di eventi culturali e sportivi di rilevanza nazionale e internazionale
sostenendone la qualificazione e la realizzazione f) la promozione e attrazione
di investimenti volti all’attrattività e coerenti con le strategie del
territorio, con particolare attenzione alle filiere, ai settori e alle funzioni
che ne garantiscono lo sviluppo sostenibile ed equo e l’innovazione, promuovendo
la conoscenza all’estero del sistema territoriale, assicurando servizi
continuativi di accoglienza e supporto alla localizzazione, sviluppando azioni
mirate di ricerca e contatto per l’attrazione di investimenti strategici,
favorendo la costituzione di reti e relazioni tra gli operatori esteri e gli
attori pubblici e privati del territorio, promuovendo - anche attraverso l’interlocuzione
con Enti pubblici locali, nazionali e internazionali - le condizioni abilitanti
l’attrazione di investimenti di elevata qualità. A tali azioni potranno affiancarsi
servizi e progettualità finalizzate all’attrazione, la permanenza e la
valorizzazione dei talenti e delle alte professionalità nazionali e internazionali;
g) La ricerca strutturata ed il
reperimento dei flussi e delle risorse finanziarie di natura sia pubblica, sia
privata sufficienti ed atte a garantire lo sviluppo dell’attrattività del
territorio cittadino e metropolitano e la realizzazione delle attività di cui
ai punti precedenti, nonché un’adeguata conservazione e sviluppo dei beni
conferiti in convenzione, concessione, gestione e/o proprietà. La gestione e
valorizzazione, nell’ambito dell’attrattività della città di Bologna e/o
dell’Area Metropolitana e/o del Territorio Turistico, di beni immobili e/o
compendi immobiliari di ogni genere e/o specie trasferiti alla Fondazione in
concessione, convenzione e/o proprietà e/o uso da parte dei Soci Fondatori e/o
di enti terzi; le modalità di manutenzione e conservazione dei beni mobili e
immobili nonché l’individuazione delle relative risorse saranno definite
tramite apposite convenzioni;
h) la promozione di tutte le
attività volte alla valorizzazione della Fondazione, all’attrazione degli
investimenti ed allo sviluppo/promozione e valorizzazione delle sue attività
e/o dei beni mobili e/o immobili ad essa concessi e/o affidati anche mediante
conferimento da parte dei Soci Fondatori, nonché ogni iniziativa tesa al
reperimento, sotto qualsiasi forma, di risorse finanziarie pubbliche e/o
private in capo alla Fondazione volte allo sviluppo, alla promozione e/o alla
realizzazione dell’attrattività del Comune di Bologna e della Città
Metropolitana in ambito turistico, culturale e sportivo come definiti nelle
precedenti lettere del presente comma;
i) lo svolgimento di studi e
ricerche nei propri ambiti di attività, assicurandone la diffusione il
pubblico;
j) lo svolgimento dell’attività
di gestione e trattamento anche informatico di dati di qualunque tipo, genere e
specie inerenti e/o volti e/o utili alla promozione, allo sviluppo e/o alla
realizzazione dell’attrattività del Comune di Bologna, della Città
Metropolitana del Territorio Turistico in ambito turistico, culturale e
sportivo; attività detta di “Business Intelligence” ovverosia sviluppo di e
gestione di applicazioni informatiche atte ad acquisire dati, gestire ed
interpolare masse di dati presenti su database o anche archivi destrutturati, sia
storici, sia correnti, al fine di generare report, statistiche, indicatori, grafici
aggiornati, il tutto volto alla produzione di informazioni dettagliate volte al
supporto dell’elaborazione di decisioni strategiche nell’ambito della
promozione, dello sviluppo e/o della realizzazione dell’attrattività del Comune
di Bologna, della Città Metropolitana e del Territorio Turistico in ambito
turistico, culturale e sportivo. L a Fondazione, nell’adempimento di quanto
sopra, svolgerà pertanto un’importante funzione di Business Intelligence che dovrà
supportare le decisioni strategiche e operative nell’ambito delle attività che
promuovono l’attrattività del territorio con l’obiettivo trasformare la vasta
quantità di dati provenienti dalle diverse fonti, dati presenti sul territorio a
più livelli, in informazioni significative e utili a prendere decisioni
orientate e informate. Lo studio, l’analisi e l’elaborazione dei dati
disponibili sarà svolta con la visione prospettica di creare strumenti open
data al fine di rendere la consultazione degli stessi facilitata e accessibile
da terze parti. L’attività di Business intelligence metterà a disposizione gli
strumenti per analizzare i comportamenti di chi sceglie il territorio del
Comune di Bologna, della Città Metropolitana e del Territorio Turistico per
diversi motivi (turismo, affari, studio, assistenza sanitaria..) con l'obiettivo
di migliorare la fruizione e la qualità dei servizi anche mediante la creazione
di una piattaforma dati a disposizione di soggetti privati o istituzionali che
vorranno valutare il territorio del Comune di Bologna, della Città
Metropolitana e del Territorio Turistico per effettuare investimenti di varia tipologia;
k) l’integrazione delle attività
di sviluppo, promozione, gestione e valorizzazione del territorio negli ambiti
sopra citati, svolte direttamente e/o indirettamente in combinazione con altre
iniziative similari sviluppate da enti pubblici e/o privati al fine di
incrementare nel territorio della Città di Bologna e dell’Area Metropolitana e
del Territorio Turistico i servizi offerti al pubblico, migliorandone la
qualità e realizzando economie di gestione.
La Fondazione può, con l’utilizzo di risorse finanziarie
proprie o a essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria,
connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od
opportuna al perseguimento delle proprie finalità e a realizzare economie di
gestione quali:
a) la stipula con enti pubblici o
soggetti privati di accordi o contratti per il perseguimento delle proprie
finalità, come l’acquisto di beni o servizi, l’assunzione di personale
dipendente e/o autonomo dotato della necessaria qualificazione professionale,
l’accensione di mutui o finanziamenti;
b) lo svolgimento di attività di
valorizzazione ed attrattività delle risorse turistiche del Comune di Bologna,
della Città Metropolitana e del Territorio Turistico attraverso la
realizzazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi diretti ad
attrarre i turisti e favorirne il soggiorno o la permanenza, quali in via
esemplificativa i servizi di prenotazione, vendita e prevendita, anche online,
di soggiorni e/o biglietti per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi
ricreativi e di intrattenimento, anche sostenendo l’integrazione tra gli
operatori della filiera estesa;
c) la diffusione dell’innovazione
a supporto dei prodotti turistici territoriali, migliorandone la gestione e il
servizio al turista anche concorrendo a sviluppare strumenti tecnologici idonei
a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione
delle iniziative di attrattività del territorio;
d) la partecipazione, anche in
veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale,
a enti giuridici di ogni genere e specie, istituzioni pubbliche e/o private,
comprese le società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le
proprie e/o strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.
Articolo 3
Patrimonio
Il patrimonio indisponibile
della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dalle attività di
qualunque natura conferiti dai Soci Fondatori in proprietà, uso e/o concessione
e/o gestione a titolo gratuito, dagli apporti di qualunque natura e a qualsiasi
titolo effettuati dai Soci Fondatori in sede di atto costitutivo e/o con
separati atti di conferimento e/o concessione, nonché dai beni mobili e
immobili che perverranno alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con espressa
destinazione di incremento del patrimonio indisponibile della Fondazione
stessa.
Il patrimonio disponibile è
costituito dai beni mobili, crediti e immobili di cui la Fondazione è
proprietaria derivanti e/o acquisiti tramite donazioni, liberalità, lasciti,
erogazioni di qualsiasi genere e/o specie, destinati a incremento del
patrimonio stesso, nonché dagli avanzi di gestione accantonati e riserve
comunque formate.
Il patrimonio, nonché le rendite che ne derivino, sono
totalmente vincolati al perseguimento delle finalità statutarie.
La stima dei conferimenti da
parte dei Soci Fondatori e dei Soci Istituzionali avviene a norma dell’art.
2465 del Codice civile.
L’ammontare del patrimonio indisponibile, come sopra
definito, derivante dai conferimenti dei Soci Fondatori costituisce il Fondo di
Dotazione.
La Fondazione può ricevere
contributi a sostegno delle attività di interesse generale di cui al precedente
art. 2 da parte dei Soci Fondatori, nonché contribuzioni, elargizioni,
sovvenzioni e ogni altra liberalità da parte, dei Soci Istituzionali, dei
Sostenitori e di terzi. Queste risorse finanziarie, se non espressamente
destinate a patrimonio indisponibile, costituiscono patrimonio disponibile per
il conseguimento delle finalità statutarie.
Articolo 4
Controllo analogo
Ai fini dell’esercizio del
“Controllo Analogo”, i Soci Fondatori esercitano poteri di direzione e
coordinamento e supervisione dell'attività della Fondazione con le modalità
definite nell’apposita Convenzione quadro da approvarsi da parte del Collegio
dei Fondatori da stipularsi tra i Soci Fondatori. La Fondazione è soggetta,
congiuntamente da parte di tutti i Soci Fondatori, affidanti i servizi, a un
“Controllo Analogo” a quello da questi esercitato sui propri uffici/servizi.
Tale controllo avviene mediante un Comitato istituito e disciplinato dalla
citata Convenzione, nonché attraverso gli adempimenti e flussi informativi che
la Fondazione deve garantire a ciascun Socio Fondatore. Le deliberazioni del
Comitato devono essere recepite per quanto di rispettiva competenza dagli
organi della fondazione.
La Fondazione svolge la
propria attività nel rispetto delle norme e dei principi in materia di
affidamento ad enti “in house providing” ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs.
175/16. Ai fini del rispetto delle condizioni dell'affidamento “in house
providing” di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, l’80 % delle attività della
Fondazione sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai
Fondatori. I Soci Fondatori potranno valutare e richiedere ulteriori meccanismi
di controllo, tramite integrazioni della Convenzione quadro di cui al comma
precedente.
I Soci Fondatori hanno il diritto,
indipendentemente dall’entità della partecipazione di cui sono titolari, di
disporre ispezioni, anche ai fini dell’espletamento del “Controllo Analogo”. La
Fondazione è tenuta, in ogni caso, al rispetto delle norme di legge e di quelle
emanate dalle Autorità competenti in materia di trasparenza amministrativa,
prevenzione della corruzione, prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01.
In caso di ammissione di nuovi
soci Fondatori, i medesimi dovranno necessariamente aderire alla Convenzione
quadro sul controllo analogo di cui al comma 1 del presente articolo.
In ogni caso, i soci diversi
dai Fondatori non effettuano nessuna forma di controllo analogo, né sono
titolari e/o non detengono alcun potere avente un’influenza determinante sulle
attività e/o sulla gestione della Fondazione.
Articolo 5
Organi e loro durata
Sono organi della Fondazione: a) il Collegio dei Fondatori; b) il Presidente; c) il Consiglio di amministrazione; d) il Collegio Sindacale; e) il Comitato consultivo di indirizzo f) il Revisore legale dei conti.
Gli organi della Fondazione
diversi dal Collegio dei Fondatori durano in carica tre esercizi e sono
rinnovabili salvo diversa determinazione del collegio dei Fondatori. I loro
componenti, se nominati nel corso del mandato, restano in carica fino a tale
scadenza. Nel caso di cessazione di uno o più dei componenti degli organi
sociali la sostituzione avverrà mediante idonea deliberazione dell’organo
sociale competente. All’interno degli organi collegiali della Fondazione,
diversi dal Collegio dei Fondatori, deve essere assicurato il rispetto della
parità di genere.
È ammessa la possibilità che
le riunioni di tutti gli organi si tengano per teleconferenza o videoconferenza
a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga
adeguatamente conservata agli atti dell’adunanza la prova di tale
identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la
discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il
Presidente dell’organo.
Articolo 6
Collegio dei Fondatori
Il Collegio dei Fondatori è
composto dai legali rappresentanti dei Soci Fondatori o loro delegati ed è
partecipato, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione.
Il Collegio dei Fondatori è
convocato almeno due volte all’anno dal Presidente della Fondazione; può essere
altresì convocato dal Presidente di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno
due Fondatori. Il Collegio dei Fondatori viene convocato presso la sede legale
o anche fuori del Comune ove è posta la sede della Fondazione, purché in
Italia.
La convocazione del Collegio
dei Fondatori viene inviata almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l’adunanza con lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata (ovvero
con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto
ricevimento) fatto pervenire ai Soci Fondatori al domicilio risultante dalla
comunicazione del Soci Fondatore (nel caso di convocazione a mezzo posta
elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo
di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal
Socio Fondatore). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il
giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l’elenco delle materie da
trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore
di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima
convocazione il Collegio dei Fondatori non risultasse legalmente costituito. In
caso di ricorso alla teleconferenza o videoconferenza la convocazione dovrà
contenere il link al collegamento o comunque le istruzioni per attivare il
collegamento.
In mancanza di formale
convocazione, il Collegio dei Fondatori si reputa regolarmente costituita in
forma totalitaria quando sono presenti e/o rappresentati legalmente tutti i
Soci Fondatori e ad esso partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio
di Amministrazione ed il Presidente. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei
partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si
ritenga sufficientemente informato. In tal caso
Dovrà essere data tempestiva
comunicazione delle delibere assunte ai componenti dell'organo amministrativo e
di controllo non presenti.
Il Collegio dei Fondatori, a
ciascuno dei quali sono attribuiti tanti voti basati sull'entità e/o
sull'importanza della partecipazione, che potrà essere definita tramite patti
parasociali, e che è commisurata al valore dei conferimenti effettuati dai Soci
Fondatori nel Fondo di Dotazione nel rispetto delle previsioni statutarie,
delibera a maggioranza assoluta del valore della partecipazione, sulle seguenti
materie: a) nomina del Presidente, su proposta del Comune; b) nomina del Consiglio di amministrazione; c) nomina del Revisore legale dei conti, su proposta del
Comune; d) nomina del Collegio Sindacale; e) nomina del Comitato consultivo di indirizzo; f) modificazioni dello statuto; g) ammissione di nuovi Soci Fondatori; h) ammissione di Soci Istituzionali; i) accettazione Sostenitori e loro apporti; j) adozione del documento
programmatico pluriennale e annuale che determinano le strategie, le priorità e
gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve
attenersi la Fondazione; k) approvazione del bilancio
preventivo entro il termine del 30 novembre di ciascun anno e del bilancio
consuntivo entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Qualora lo
richiedano particolari esigenze relative alla struttura e/o alle attività della
Fondazione i termini di cui sopra possono differiti di sessanta giorni; l) esercizio dell’azione di
responsabilità, comportante la revoca immediata dalla carica, nei confronti del
Presidente, dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Direttore; m) scioglimento e/o liquidazione
della Fondazione, nomina del oppure dei liquidatori e determinazione del piano
di liquidazione, dei poteri dei liquidatori e loro relativi compensi.
Il Collegio dei Fondatori determina inoltre, qualora le norme di legge lo consentano, eventuali indennità di carica per i membri del Consiglio di Amministrazione, per i componenti del Collegio sindacale e del Revisore legale dei conti.
I progetti di bilancio preventivo e bilancio consuntivo sono inviati, almeno quindici giorni prima della loro approvazione, a tutti i Soci Fondatori.
Il Presidente trasmette ai Soci Fondatori i documenti eventualmente dai medesimi richiesti, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.
Articolo 7
Presidente
Il Presidente è nominato dal
Collegio dei Fondatori su designazione del Comune di Bologna.
Il Presidente ha la legale
rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività.
Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione,
stabilendo l’ordine del giorno e dirigendone i lavori.
Nei casi di necessità e di
urgenza, il Presidente adotta, nell’interesse della Fondazione, i provvedimenti
di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al medesimo senza
indugio, e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della
sua prima riunione.
In caso di assenza o di
impedimento del Presidente assume le funzioni di questi il componente il
Consiglio di Amministrazione più anziano d’età.
Sovrintende al buon
funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e, in particolare,
cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri
organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno
delle singole iniziative della Fondazione.
Al Presidente della
Fondazione, tramite apposita delega, vengono affidati le funzioni di controllo
interno della Fondazione concernente la conformità legislativa, statutaria,
regolamentare, dell’operato della Fondazione e del Direttore, nonché al
rispetto di previsto dalle delibere del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio dei Fondatori.
Articolo 8
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è nominato, garantendo il rispetto della parità di genere, dal
Collegio dei Fondatori ed è composto dal Presidente, di cui all’art 7, e da
altri quattro membri di cui: a) due designati dal Comune di Bologna; b) uno designato dalla Città Metropolitana di Bologna; c) uno designato dalla Camera di Commercio di Bologna.
In caso di cessazione della
carica durante l’espletamento del mandato il Collegio dei Fondatori provvede
alla nomina del/i nuovo/i Consigliere/i nel rispetto dei criteri di
designazione di cui al precedente comma 1.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta l’indennità di carica e/o il compenso stabilito dal
Collegio dei Fondatori in sede di nomina, qualora la normativa lo consenta, ed
il rimborso delle spese occasionate in ragione del loro ufficio, autorizzate e
debitamente documentate.
Al Consiglio di
Amministrazione viene invitato in via permanente, senza diritto di voto, un
rappresentante dei lavoratori individuato con modalità da definire.
Articolo 9
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio è convocato dal
Presidente. Esso si riunisce almeno sei volte l’anno e ogni qual volta il
Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno tre
componenti, di cui almeno un componente di designazione del Comune.
Le sedute del Consiglio si tengono di regola presso la
sede della Fondazione.
L’avviso di convocazione,
contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione e
l’elenco degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo
ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri, al Direttore, al Collegio
Sindacale e al Revisore legale dei conti almeno otto giorni prima di quello
fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può
avvenire con semplice preavviso di 48 ore. In caso di ricorso alla
teleconferenza o videoconferenza la convocazione dovrà contenere il link al
collegamento o comunque le istruzioni per attivare il collegamento.
Per la validità delle sedute è
necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative
deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Articolo 10
Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni gestionali e amministrative nell’ambito
delle direttive e sotto il controllo dei Soci Fondatori e nell’ambito
gestionale della Fondazione gli sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
Il Consiglio in particolare: a) predispone, con la
collaborazione del Direttore, il progetto di bilancio preventivo annuale, entro
il 31 ottobre di ciascun anno; b) predispone, con la
collaborazione del Direttore, il progetto di bilancio consuntivo, entro il 31
marzo di ciascun anno; c) approva e modifica i regolamenti interni; d) nomina e revoca del Direttore
a maggioranza assoluta dei suoi componenti determinandone i poteri, mediante
idonea procura, i compiti e la remunerazione; e) delibera su proposta del
Direttore l’organigramma della Fondazione e le linee di gestione organizzativa; f) predispone la proposta di
modifiche statutarie da presentare al Collegio dei Fondatori; g) predispone la proposta di
documento programmatico pluriennale e annuale che determinano le strategie, le
priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché dei relativi programmi di
intervento cui deve attenersi la Fondazione, da presentare al collegio dei
Fondatori.
Articolo 11
Direttore
Il Direttore della Fondazione è
nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale può procedere, in ogni
momento, alla modifica dei poteri attribuiti e/o alla revoca della procura ai
sensi del precedente art. 10. Il Direttore deve essere dotato di specifica e
comprovata esperienza nella gestione di attività di promozione turistica,
culturale e sportiva. La deliberazione di nomina deve far constare l’esistenza
dei requisiti richiesti. I poteri attribuiti e/o la procura conferita al
Direttore possono essere prorogati e/o rinnovati.
Il Direttore ha tutti i poteri
di ordinaria amministrazione della Fondazione, svolge i compiti di gestione e
di direzione nell’ambito delle finalità di cui all’art. 2, nonché di proposta e
di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della
Fondazione; esercita i poteri di amministrazione allo stesso attribuiti dallo
statuto della Fondazione.
Il Direttore partecipa, senza
diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione. Il
Direttore ha la responsabilità della gestione e del funzionamento generale della
Fondazione, secondo le linee e gli indirizzi definiti dal Consiglio di
Amministrazione. Il Direttore è responsabile dell’organizzazione operativa e
del personale della Fondazione e ne assicura la gestione ed il coordinamento. Le
sue funzioni sono specificate attribuzioni nell’apposito regolamento, che disciplina
altresì l’organizzazione operativa e funzionale della Fondazione e del suo
personale dipendente deliberato dal Consiglio di amministrazione.
Articolo 12
Comitato consultivo di indirizzo
Il Comitato consultivo di
indirizzo è eletto, garantendo il rispetto della parità di genere, dal Collegio
dei Fondatori. È composto dal proprio Presidente e da almeno nove membri,
scelti tra personalità di riconosciuto prestigio, comprovata esperienza e
specifica competenza, nei settori di attività della Fondazione, tra
rappresentanti delle categorie e tra rappresentanti delle organizzazioni
sindacali. Il Presidente del Comitato è designato dal Comune di Bologna, mentre
i membri sono designati dai Fondatori e precisamente tre da parte del Comune di
Bologna, tre da parte della Città metropolitana di Bologna e tre dalla Camera
di Commercio di Bologna. La partecipazione al Comitato consultivo di indirizzo
è a titolo gratuito e non sono previsti rimborsi spese.
Il Comitato consultivo di
indirizzo si riunisce su richiesta formale del Consiglio di Amministrazione. Il
Comitato consultivo di indirizzo delibera a maggioranza dei partecipanti alla
riunione.
Il Comitato consultivo di
indirizzo, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, formula pareri non
vincolanti in ordine alla proposta di attività e programmi di sviluppo
relativamente agli indirizzi caratterizzanti le attività della Fondazione,
formula altresì al Consiglio di Amministrazione pareri non vincolanti nelle
materie di natura strategica per l’attività della Fondazione.
Articolo 13
Collegio sindacale
Il Collegio sindacale è
nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto da tre membri effettivi, tra
i quali il Presidente designato dal Comune di Bologna, e due supplenti. Un
sindaco effettivo viene designato dalla Camera di Commercio di Bologna e uno
dalla Città metropolitana; i due sindaci supplenti sono designati
rispettivamente dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana. Nella nomina
deve essere garantito il rispetto della parità di genere sia tra i membri
effettivi che tra i membri supplenti.
Il Collegio sindacale è
l’organo di controllo della Fondazione e partecipa di diritto alle riunioni
degli organi collegiali della Fondazione.
I Sindaci hanno le attribuzioni, i poteri ed i compiti
stabiliti dal Codice civile in materia di società per azioni agli artt. 2397 e
ss. in quanto compatibili.
Il Collegio Sindacale resta in
carica per tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio
consuntivo relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione del Collegio
Sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è
stato ricostituito.
I membri del Collegio Sindacale possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad
atti di ispezione e controllo, nonché chiedere ai membri del Consiglio di
amministrazione e al Direttore notizie sull’andamento delle operazioni della
Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori senza
diritto di voto.
Il Collegio sindacale informa
immediatamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Fondatori, di
tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri
compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di
norme che disciplinano l’attività della Fondazione.
Ai membri del Collegio Sindacale spetta il compenso stabilito dal Collegio dei Fondatori in sede di
nomina, qualora la normativa lo consenta, e il rimborso delle spese occasionate
in ragione del loro ufficio e debitamente documentate.
Articolo 14
Revisione legale dei conti
La Revisione legale dei conti
è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione
legale dei conti iscritti nell'apposito registro.
Il Collegio dei Fondatori, su
proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione
legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di
revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli
eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
La società di revisione o il
revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e professionalità
previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia ed iscritti nell'apposito
registro.
Articolo 15
Esercizio e bilancio
L’esercizio ha inizio il 1°
gennaio e si conclude il 31 dicembre.
Entro il 31 marzo di ogni
anno, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, predispone il
progetto di bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione, illustrante, in
apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
Nella redazione di tali documenti vengono seguite le regole di ordinata
contabilità, i principi contabili nazionali, nonché quanto previsto dal Codice
civile in materia di redazione di bilancio ai sensi degli artt. 2423 e ss..
Entro il 31 ottobre di ogni
anno, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, predispone il
progetto di bilancio preventivo annuale e il documento programmatico
previsionale dell’attività relativa all’esercizio successivo.
Articolo 16
Scioglimento e liquidazione della Fondazione
La Fondazione viene sciolta e
posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice civile e/o su deliberazione
dei Soci Fondatori.
Il Collegio dei Fondatori
nomina il o i Liquidatori in conformità al precedente art. 6.
In caso di estinzione della
Fondazione, i beni conferiti a qualunque titolo dai Soci Fondatori ritornano
nella piena proprietà e disponibilità di questi ultimi.
Gli altri beni acquisiti a
qualunque titolo dalla Fondazione vengono devoluti ai Fondatori o ad altro Ente
individuato dal Comune di Bologna, che persegua finalità analoghe a quelle
della Fondazione estinta.
All’atto dello scioglimento,
eventuali ulteriori beni affidati in concessione alla Fondazione tornano
immediatamente nella disponibilità dei concedenti.
Per quanto non espressamente previsto nel presente
statuto si applicano le disposizioni di legge e del Codice civile.
Articolo 17
Reclutamento del personale
Il personale è assunto in base
alle necessità della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta
del Direttore della Fondazione, approva l’organigramma della Fondazione
comprensivo di inquadramento e compenso di ogni singola posizione aziendale,
nonché la modalità di selezione prevista in forza del Regolamento di cui al
successivo comma 3. Nella medesima deliberazione il Consiglio di
Amministrazione attribuisce al Direttore, sulla base dell’organigramma e delle
procedure di selezione previste nel regolamento di cui al successivo comma 3,
il potere di procedere all’assunzione del personale. Il Direttore in esecuzione
di quanto sopra procede all’assunzione del personale fissando le modalità di
selezione, la durata dell’impiego, il tipo di incarico, l’inquadramento ed il
compenso nel rispetto della normativa vigente.
Il rapporto di lavoro del
personale è disciplinato dalle norme stabilite in materia, dai contratti
collettivi nazionali di lavoro e dai contratti individuali.
La Fondazione adotta, con
proprio provvedimento, il regolamento contenente i criteri e le modalità per il
reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità, imparzialità e dei principi generali stabiliti dal nel d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165.
Articolo 18
Controversie
Per tutte le controversie relative alla Fondazione è
competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Articolo 19
Disposizioni Finali
Per quanto non previsto dal
presente statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme
vigenti in materia.
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