Articolo 1

Costituzione - Sede - Soci

  1. È costituita la "Fondazione Bologna Welcome", di seguito denominata "Fondazione", con sede in Bologna, Piazza Nettuno n. 1. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del genere di Fondazioni a totale partecipazione pubblica.
  2. La Fondazione ha la durata di cinquanta anni dalla data di costituzione.
  3. Sono Soci Fondatori il Comune di Bologna, la Città Metropolitana e la Camera di Commercio di Bologna.
  4. Sono Soci Istituzionali gli enti pubblici insistenti sul territorio della Città Metropolitana che intenderanno aderire alla Fondazione.
  5. Sono Sostenitori gli altri soggetti, pubblici e privati, aventi o meno personalità giuridica che sostengono la Fondazione mediante donazioni e/o liberalità di ogni genere e specie. La qualifica di Socio Sostenitore, che viene riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione su istanza del richiedente la qualifica, è ottenibile previa versamento del contributo annuale fissato da Consiglio di Amministrazione e/o a fronte di un impegno pluriennale di contribuzione da parte dell’istante e/o di un programma annuale e/o pluriennale di prestazioni da effettuarsi a favore della Fondazione e si estende per tutto il periodo per il quale il contributo annuale viene regolarmente versato e/o l’impegno pluriennale di contribuzione regolarmente adempiuto e/o il programma annuale e/o pluriennale di prestazioni effettuato. Alla cessazione, da parte del Socio Sostenitore, del versamento del contributo annuale e/o dell’impegno pluriennale di contribuzione e/o del programma annuale e/o pluriennale di prestazioni da effettuarsi il Socio Sostenitore perde automaticamente la qualifica previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
  6. I Soci Fondatori con appositi atti separati conferiscono alla Fondazione i beni ed i rapporti giuridici e contrattuali destinati a far parte del patrimonio della Fondazione e/o ad essere oggetto dell’attività della Fondazione.

Articolo 2

Finalità - Scopi - Attività

  1. La Fondazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili; né può distribuire, anche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Soci Fondatori e Soci Istituzionali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto partecipativo, né a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

  2. Lo scopo della Fondazione è quello di promuovere e accrescere l'attrattività del territorio metropolitano di Bologna e del Territorio Turistico Bologna-Modena (d’ora innanzi Territorio Turistico), come identificato ai sensi della LR 4/2016 e s.m.i., in ambito culturale, turistico, sportivo e verso investimenti, talenti e alte professionalità, al fine di favorirne lo sviluppo economico e sociale. La Fondazione lavorerà per creare un ecosistema favorevole alla promozione e all'attrazione di investimenti e per lo sviluppo di progetti, servizi e iniziative che promuovano la valorizzazione di cultura e sport come risorse turistiche del territorio. La Fondazione ha il compito di realizzare progetti innovativi, collaborare con le istituzioni locali, nazionali ed internazionali, nonché con le imprese e le associazioni del territorio, al fine di raggiungere gli obiettivi di promozione e sviluppo del turismo. La Fondazione si impegna inoltre a perseguire i temi della sostenibilità ambientale e della non discriminazione, cercando di ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività e promuovendo iniziative e progetti che migliorino la qualità della vita della comunità locale. Per raggiungere questi obiettivi, la Fondazione collabora con le istituzioni pubbliche, le imprese private, le organizzazioni della società civile e i cittadini, e si avvale di competenze e professionalità qualificate nei settori di interesse. I beneficiari dell’attività della Fondazione sono la Città di Bologna, l’Area Metropolitana, i suoi abitanti e le sue imprese, in quanto la promozione dell’attrattività turistica culturale e sportiva risulta atta a generare una maggiore diffusione turistica, culturale, sportiva incentivando lo sviluppo economico, culturale e sociale della Città di Bologna e dell’Area Metropolitana e del Territorio Turistico.

  3. Nell’ambito delle sue finalità, in particolare, la Fondazione persegue:

    a) la promozione e lo sviluppo del Turismo, in ogni sua forma, modalità, mezzo ed accezione, del e/o nel Comune di Bologna e della e/o nella Città Metropolitana e/o nel Territorio Turistico in termini di attività di informazione e accoglienza turistica, nonché di servizi quali il marketing turistico, le relazioni con il marketplace, lo sviluppo della “Business Intelligence” collegata al turismo, le attività di crescita del sistema locale, l’informazione e assistenza ai turisti in tutte le sue forme, le attività di convention Bureau, la gestione diretta e/o indiretta di attrattori e servizi turistici anche volti alla veicolazione dei turisti nella Città di Bologna, nell’Area Metropolitana e nel Territorio Turistico, il supporto nei progetti di superamento di crisi nell’ambito del Turismo. Per “attrattori” si intendono immobili/siti ritenuti di particolare importanza nel quadro delle politiche di valorizzazione e promozione del Territorio Turistico Bologna- Modena. Si tratta di immobili di interesse storico/architettonico/artistico che caratterizzano ed identificano la città di Bologna e/o l’Area Metropolitana e/o il Territorio Turistico; sono beni tutelati e soggetti a vincolo architettonico; nel rispetto della loro destinazione e degli eventuali vincoli previsti per ciascun immobile sopra ricordati dovranno essere utilizzati e valorizzati come sede di eventi, incontri, manifestazioni, convegnistica, rassegne, accoglienza qualificata, attività culturali e sportive, visite guidate nonché per tutte le attività e le iniziative volte alla promozione turistica della Città di Bologna e/o dell’Area Metropolitana e/o del Territorio Turistico, al fine di rafforzare l’immagine e l'attrattività della città e dell'intero territorio della Destinazione turistica;

    b) la promozione e la valorizzazione dell’attrattività su base culturale a supporto del Comune di Bologna, della Città Metropolitana nell’Area Metropolitana e nel Territorio Turistico e di altri enti del territorio in tutte le sue forme, modalità e/o eventi, anche tramite l’implementazione diretta e/o indiretta di punti di ritrovo e/o di attività commerciali, degli spazi e/o dei luoghi aperti al pubblico serventi le strutture culturali;

    c) la promozione e la valorizzazione dell’attrattività su base sportiva a supporto del Comune di Bologna, della Città Metropolitana, del Territorio Turistico e di altri enti del territorio in tutte le sue forme, modalità e/o eventi, anche a mezzo dello sviluppo di eventi specifici e dell’affidamento in gestione dei siti a vocazione sportiva e qualificabili come attrattori del Comune di Bologna e/o dell’Area Metropolitana e/o del Territorio Turistico;

    d) la promozione e valorizzazione del marchio Unesco e di eventuali marchi collettivi in una prospettiva di sviluppo del territorio basato sulla valorizzazione delle risorse culturali, attuando le misure necessarie per la loro adeguata fruibilità turistica attraverso servizi di accoglienza e attività direttamente collegate al processo di valorizzazione dei beni culturali;

    e) la promozione e valorizzazione di eventi culturali e sportivi di rilevanza nazionale e internazionale sostenendone la qualificazione e la realizzazione f) la promozione e attrazione di investimenti volti all’attrattività e coerenti con le strategie del territorio, con particolare attenzione alle filiere, ai settori e alle funzioni che ne garantiscono lo sviluppo sostenibile ed equo e l’innovazione, promuovendo la conoscenza all’estero del sistema territoriale, assicurando servizi continuativi di accoglienza e supporto alla localizzazione, sviluppando azioni mirate di ricerca e contatto per l’attrazione di investimenti strategici, favorendo la costituzione di reti e relazioni tra gli operatori esteri e gli attori pubblici e privati del territorio, promuovendo - anche attraverso l’interlocuzione con Enti pubblici locali, nazionali e internazionali - le condizioni abilitanti l’attrazione di investimenti di elevata qualità. A tali azioni potranno affiancarsi servizi e progettualità finalizzate all’attrazione, la permanenza e la valorizzazione dei talenti e delle alte professionalità nazionali e internazionali;

    g) La ricerca strutturata ed il reperimento dei flussi e delle risorse finanziarie di natura sia pubblica, sia privata sufficienti ed atte a garantire lo sviluppo dell’attrattività del territorio cittadino e metropolitano e la realizzazione delle attività di cui ai punti precedenti, nonché un’adeguata conservazione e sviluppo dei beni conferiti in convenzione, concessione, gestione e/o proprietà. La gestione e valorizzazione, nell’ambito dell’attrattività della città di Bologna e/o dell’Area Metropolitana e/o del Territorio Turistico, di beni immobili e/o compendi immobiliari di ogni genere e/o specie trasferiti alla Fondazione in concessione, convenzione e/o proprietà e/o uso da parte dei Soci Fondatori e/o di enti terzi; le modalità di manutenzione e conservazione dei beni mobili e immobili nonché l’individuazione delle relative risorse saranno definite tramite apposite convenzioni;

    h) la promozione di tutte le attività volte alla valorizzazione della Fondazione, all’attrazione degli investimenti ed allo sviluppo/promozione e valorizzazione delle sue attività e/o dei beni mobili e/o immobili ad essa concessi e/o affidati anche mediante conferimento da parte dei Soci Fondatori, nonché ogni iniziativa tesa al reperimento, sotto qualsiasi forma, di risorse finanziarie pubbliche e/o private in capo alla Fondazione volte allo sviluppo, alla promozione e/o alla realizzazione dell’attrattività del Comune di Bologna e della Città Metropolitana in ambito turistico, culturale e sportivo come definiti nelle precedenti lettere del presente comma;

    i) lo svolgimento di studi e ricerche nei propri ambiti di attività, assicurandone la diffusione il pubblico;

    j) lo svolgimento dell’attività di gestione e trattamento anche informatico di dati di qualunque tipo, genere e specie inerenti e/o volti e/o utili alla promozione, allo sviluppo e/o alla realizzazione dell’attrattività del Comune di Bologna, della Città Metropolitana del Territorio Turistico in ambito turistico, culturale e sportivo; attività detta di “Business Intelligence” ovverosia sviluppo di e gestione di applicazioni informatiche atte ad acquisire dati, gestire ed interpolare masse di dati presenti su database o anche archivi destrutturati, sia storici, sia correnti, al fine di generare report, statistiche, indicatori, grafici aggiornati, il tutto volto alla produzione di informazioni dettagliate volte al supporto dell’elaborazione di decisioni strategiche nell’ambito della promozione, dello sviluppo e/o della realizzazione dell’attrattività del Comune di Bologna, della Città Metropolitana e del Territorio Turistico in ambito turistico, culturale e sportivo. L a Fondazione, nell’adempimento di quanto sopra, svolgerà pertanto un’importante funzione di Business Intelligence che dovrà supportare le decisioni strategiche e operative nell’ambito delle attività che promuovono l’attrattività del territorio con l’obiettivo trasformare la vasta quantità di dati provenienti dalle diverse fonti, dati presenti sul territorio a più livelli, in informazioni significative e utili a prendere decisioni orientate e informate. Lo studio, l’analisi e l’elaborazione dei dati disponibili sarà svolta con la visione prospettica di creare strumenti open data al fine di rendere la consultazione degli stessi facilitata e accessibile da terze parti. L’attività di Business intelligence metterà a disposizione gli strumenti per analizzare i comportamenti di chi sceglie il territorio del Comune di Bologna, della Città Metropolitana e del Territorio Turistico per diversi motivi (turismo, affari, studio, assistenza sanitaria..) con l'obiettivo di migliorare la fruizione e la qualità dei servizi anche mediante la creazione di una piattaforma dati a disposizione di soggetti privati o istituzionali che vorranno valutare il territorio del Comune di Bologna, della Città Metropolitana e del Territorio Turistico per effettuare investimenti di varia tipologia;

    k) l’integrazione delle attività di sviluppo, promozione, gestione e valorizzazione del territorio negli ambiti sopra citati, svolte direttamente e/o indirettamente in combinazione con altre iniziative similari sviluppate da enti pubblici e/o privati al fine di incrementare nel territorio della Città di Bologna e dell’Area Metropolitana e del Territorio Turistico i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione.

  4. La Fondazione può, con l’utilizzo di risorse finanziarie proprie o a essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità e a realizzare economie di gestione quali:

    a) la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità, come l’acquisto di beni o servizi, l’assunzione di personale dipendente e/o autonomo dotato della necessaria qualificazione professionale, l’accensione di mutui o finanziamenti;

    b) lo svolgimento di attività di valorizzazione ed attrattività delle risorse turistiche del Comune di Bologna, della Città Metropolitana e del Territorio Turistico attraverso la realizzazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi diretti ad attrarre i turisti e favorirne il soggiorno o la permanenza, quali in via esemplificativa i servizi di prenotazione, vendita e prevendita, anche online, di soggiorni e/o biglietti per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e di intrattenimento, anche sostenendo l’integrazione tra gli operatori della filiera estesa;

    c) la diffusione dell’innovazione a supporto dei prodotti turistici territoriali, migliorandone la gestione e il servizio al turista anche concorrendo a sviluppare strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di attrattività del territorio;

    d) la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, a enti giuridici di ogni genere e specie, istituzioni pubbliche e/o private, comprese le società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie e/o strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 3

Patrimonio

  1. Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dalle attività di qualunque natura conferiti dai Soci Fondatori in proprietà, uso e/o concessione e/o gestione a titolo gratuito, dagli apporti di qualunque natura e a qualsiasi titolo effettuati dai Soci Fondatori in sede di atto costitutivo e/o con separati atti di conferimento e/o concessione, nonché dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione di incremento del patrimonio indisponibile della Fondazione stessa.

  2. Il patrimonio disponibile è costituito dai beni mobili, crediti e immobili di cui la Fondazione è proprietaria derivanti e/o acquisiti tramite donazioni, liberalità, lasciti, erogazioni di qualsiasi genere e/o specie, destinati a incremento del patrimonio stesso, nonché dagli avanzi di gestione accantonati e riserve comunque formate.

  3. Il patrimonio, nonché le rendite che ne derivino, sono totalmente vincolati al perseguimento delle finalità statutarie.

  4. La stima dei conferimenti da parte dei Soci Fondatori e dei Soci Istituzionali avviene a norma dell’art. 2465 del Codice civile.

  5. L’ammontare del patrimonio indisponibile, come sopra definito, derivante dai conferimenti dei Soci Fondatori costituisce il Fondo di Dotazione.

  6. La Fondazione può ricevere contributi a sostegno delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2 da parte dei Soci Fondatori, nonché contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni e ogni altra liberalità da parte, dei Soci Istituzionali, dei Sostenitori e di terzi. Queste risorse finanziarie, se non espressamente destinate a patrimonio indisponibile, costituiscono patrimonio disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 4

Controllo analogo

  1. Ai fini dell’esercizio del “Controllo Analogo”, i Soci Fondatori esercitano poteri di direzione e coordinamento e supervisione dell'attività della Fondazione con le modalità definite nell’apposita Convenzione quadro da approvarsi da parte del Collegio dei Fondatori da stipularsi tra i Soci Fondatori. La Fondazione è soggetta, congiuntamente da parte di tutti i Soci Fondatori, affidanti i servizi, a un “Controllo Analogo” a quello da questi esercitato sui propri uffici/servizi. Tale controllo avviene mediante un Comitato istituito e disciplinato dalla citata Convenzione, nonché attraverso gli adempimenti e flussi informativi che la Fondazione deve garantire a ciascun Socio Fondatore. Le deliberazioni del Comitato devono essere recepite per quanto di rispettiva competenza dagli organi della fondazione.

  2. La Fondazione svolge la propria attività nel rispetto delle norme e dei principi in materia di affidamento ad enti “in house providing” ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 175/16. Ai fini del rispetto delle condizioni dell'affidamento “in house providing” di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, l’80 % delle attività della Fondazione sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai Fondatori. I Soci Fondatori potranno valutare e richiedere ulteriori meccanismi di controllo, tramite integrazioni della Convenzione quadro di cui al comma precedente.

  3. I Soci Fondatori hanno il diritto, indipendentemente dall’entità della partecipazione di cui sono titolari, di disporre ispezioni, anche ai fini dell’espletamento del “Controllo Analogo”. La Fondazione è tenuta, in ogni caso, al rispetto delle norme di legge e di quelle emanate dalle Autorità competenti in materia di trasparenza amministrativa, prevenzione della corruzione, prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01.

  4. In caso di ammissione di nuovi soci Fondatori, i medesimi dovranno necessariamente aderire alla Convenzione quadro sul controllo analogo di cui al comma 1 del presente articolo.

  5. In ogni caso, i soci diversi dai Fondatori non effettuano nessuna forma di controllo analogo, né sono titolari e/o non detengono alcun potere avente un’influenza determinante sulle attività e/o sulla gestione della Fondazione.

Articolo 5

Organi e loro durata

  1. Sono organi della Fondazione:
    a) il Collegio dei Fondatori;
    b) il Presidente;
    c) il Consiglio di amministrazione;
    d) il Collegio Sindacale;
    e) il Comitato consultivo di indirizzo
    f) il Revisore legale dei conti.

  2. Gli organi della Fondazione diversi dal Collegio dei Fondatori durano in carica tre esercizi e sono rinnovabili salvo diversa determinazione del collegio dei Fondatori. I loro componenti, se nominati nel corso del mandato, restano in carica fino a tale scadenza. Nel caso di cessazione di uno o più dei componenti degli organi sociali la sostituzione avverrà mediante idonea deliberazione dell’organo sociale competente. All’interno degli organi collegiali della Fondazione, diversi dal Collegio dei Fondatori, deve essere assicurato il rispetto della parità di genere.

  3. È ammessa la possibilità che le riunioni di tutti gli organi si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell’adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell’organo.

Articolo 6

Collegio dei Fondatori

  1. Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Soci Fondatori o loro delegati ed è partecipato, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione.

  2. Il Collegio dei Fondatori è convocato almeno due volte all’anno dal Presidente della Fondazione; può essere altresì convocato dal Presidente di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno due Fondatori. Il Collegio dei Fondatori viene convocato presso la sede legale o anche fuori del Comune ove è posta la sede della Fondazione, purché in Italia.

  3. La convocazione del Collegio dei Fondatori viene inviata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza con lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata (ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento) fatto pervenire ai Soci Fondatori al domicilio risultante dalla comunicazione del Soci Fondatore (nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal Socio Fondatore). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione il Collegio dei Fondatori non risultasse legalmente costituito. In caso di ricorso alla teleconferenza o videoconferenza la convocazione dovrà contenere il link al collegamento o comunque le istruzioni per attivare il collegamento.

  4. In mancanza di formale convocazione, il Collegio dei Fondatori si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando sono presenti e/o rappresentati legalmente tutti i Soci Fondatori e ad esso partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso
  5. Dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

  6. Il Collegio dei Fondatori, a ciascuno dei quali sono attribuiti tanti voti basati sull'entità e/o sull'importanza della partecipazione, che potrà essere definita tramite patti parasociali, e che è commisurata al valore dei conferimenti effettuati dai Soci Fondatori nel Fondo di Dotazione nel rispetto delle previsioni statutarie, delibera a maggioranza assoluta del valore della partecipazione, sulle seguenti materie:
    a) nomina del Presidente, su proposta del Comune;
    b) nomina del Consiglio di amministrazione;
    c) nomina del Revisore legale dei conti, su proposta del Comune;
    d) nomina del Collegio Sindacale;
    e) nomina del Comitato consultivo di indirizzo;
    f) modificazioni dello statuto;
    g) ammissione di nuovi Soci Fondatori;
    h) ammissione di Soci Istituzionali;
    i) accettazione Sostenitori e loro apporti;
    j) adozione del documento programmatico pluriennale e annuale che determinano le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione;
    k) approvazione del bilancio preventivo entro il termine del 30 novembre di ciascun anno e del bilancio consuntivo entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e/o alle attività della Fondazione i termini di cui sopra possono differiti di sessanta giorni;
    l) esercizio dell’azione di responsabilità, comportante la revoca immediata dalla carica, nei confronti del Presidente, dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Direttore;
    m) scioglimento e/o liquidazione della Fondazione, nomina del oppure dei liquidatori e determinazione del piano di liquidazione, dei poteri dei liquidatori e loro relativi compensi.

  7. Il Collegio dei Fondatori determina inoltre, qualora le norme di legge lo consentano, eventuali indennità di carica per i membri del Consiglio di Amministrazione, per i componenti del Collegio sindacale e del Revisore legale dei conti.

  8. I progetti di bilancio preventivo e bilancio consuntivo sono inviati, almeno quindici giorni prima della loro approvazione, a tutti i Soci Fondatori.

  9. Il Presidente trasmette ai Soci Fondatori i documenti eventualmente dai medesimi richiesti, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

Articolo 7

Presidente

  1. Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori su designazione del Comune di Bologna.
  2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività.
  3. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendo l’ordine del giorno e dirigendone i lavori.
  4. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente adotta, nell’interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al medesimo senza indugio, e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della sua prima riunione.
  5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente assume le funzioni di questi il componente il Consiglio di Amministrazione più anziano d’età.
  6. Sovrintende al buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e, in particolare, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
  7. Al Presidente della Fondazione, tramite apposita delega, vengono affidati le funzioni di controllo interno della Fondazione concernente la conformità legislativa, statutaria, regolamentare, dell’operato della Fondazione e del Direttore, nonché al rispetto di previsto dalle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato, garantendo il rispetto della parità di genere, dal Collegio dei Fondatori ed è composto dal Presidente, di cui all’art 7, e da altri quattro membri di cui:
    a) due designati dal Comune di Bologna;
    b) uno designato dalla Città Metropolitana di Bologna;
    c) uno designato dalla Camera di Commercio di Bologna.
  2. In caso di cessazione della carica durante l’espletamento del mandato il Collegio dei Fondatori provvede alla nomina del/i nuovo/i Consigliere/i nel rispetto dei criteri di designazione di cui al precedente comma 1.
  3. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta l’indennità di carica e/o il compenso stabilito dal Collegio dei Fondatori in sede di nomina, qualora la normativa lo consenta, ed il rimborso delle spese occasionate in ragione del loro ufficio, autorizzate e debitamente documentate.
  4. Al Consiglio di Amministrazione viene invitato in via permanente, senza diritto di voto, un rappresentante dei lavoratori individuato con modalità da definire.

Articolo 9

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno sei volte l’anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno tre componenti, di cui almeno un componente di designazione del Comune.
  2. Le sedute del Consiglio si tengono di regola presso la sede della Fondazione.
  3. L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri, al Direttore, al Collegio Sindacale e al Revisore legale dei conti almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. In caso di ricorso alla teleconferenza o videoconferenza la convocazione dovrà contenere il link al collegamento o comunque le istruzioni per attivare il collegamento.
  4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 10

Poteri del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni gestionali e amministrative nell’ambito delle direttive e sotto il controllo dei Soci Fondatori e nell’ambito gestionale della Fondazione gli sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
  2. Il Consiglio in particolare:
    a) predispone, con la collaborazione del Direttore, il progetto di bilancio preventivo annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno;
    b) predispone, con la collaborazione del Direttore, il progetto di bilancio consuntivo, entro il 31 marzo di ciascun anno;
    c) approva e modifica i regolamenti interni;
    d) nomina e revoca del Direttore a maggioranza assoluta dei suoi componenti determinandone i poteri, mediante idonea procura, i compiti e la remunerazione;
    e) delibera su proposta del Direttore l’organigramma della Fondazione e le linee di gestione organizzativa;
    f) predispone la proposta di modifiche statutarie da presentare al Collegio dei Fondatori;
    g) predispone la proposta di documento programmatico pluriennale e annuale che determinano le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché dei relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione, da presentare al collegio dei Fondatori.

Articolo 11

Direttore

  1. Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale può procedere, in ogni momento, alla modifica dei poteri attribuiti e/o alla revoca della procura ai sensi del precedente art. 10. Il Direttore deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nella gestione di attività di promozione turistica, culturale e sportiva. La deliberazione di nomina deve far constare l’esistenza dei requisiti richiesti. I poteri attribuiti e/o la procura conferita al Direttore possono essere prorogati e/o rinnovati.

  2. Il Direttore ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Fondazione, svolge i compiti di gestione e di direzione nell’ambito delle finalità di cui all’art. 2, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della Fondazione; esercita i poteri di amministrazione allo stesso attribuiti dallo statuto della Fondazione.

  3. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione. Il Direttore ha la responsabilità della gestione e del funzionamento generale della Fondazione, secondo le linee e gli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore è responsabile dell’organizzazione operativa e del personale della Fondazione e ne assicura la gestione ed il coordinamento. Le sue funzioni sono specificate attribuzioni nell’apposito regolamento, che disciplina altresì l’organizzazione operativa e funzionale della Fondazione e del suo personale dipendente deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 12

Comitato consultivo di indirizzo

  1. Il Comitato consultivo di indirizzo è eletto, garantendo il rispetto della parità di genere, dal Collegio dei Fondatori. È composto dal proprio Presidente e da almeno nove membri, scelti tra personalità di riconosciuto prestigio, comprovata esperienza e specifica competenza, nei settori di attività della Fondazione, tra rappresentanti delle categorie e tra rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Il Presidente del Comitato è designato dal Comune di Bologna, mentre i membri sono designati dai Fondatori e precisamente tre da parte del Comune di Bologna, tre da parte della Città metropolitana di Bologna e tre dalla Camera di Commercio di Bologna. La partecipazione al Comitato consultivo di indirizzo è a titolo gratuito e non sono previsti rimborsi spese.

  2. Il Comitato consultivo di indirizzo si riunisce su richiesta formale del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato consultivo di indirizzo delibera a maggioranza dei partecipanti alla riunione.

  3. Il Comitato consultivo di indirizzo, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, formula pareri non vincolanti in ordine alla proposta di attività e programmi di sviluppo relativamente agli indirizzi caratterizzanti le attività della Fondazione, formula altresì al Consiglio di Amministrazione pareri non vincolanti nelle materie di natura strategica per l’attività della Fondazione.

Articolo 13

Collegio sindacale

  1. Il Collegio sindacale è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto da tre membri effettivi, tra i quali il Presidente designato dal Comune di Bologna, e due supplenti. Un sindaco effettivo viene designato dalla Camera di Commercio di Bologna e uno dalla Città metropolitana; i due sindaci supplenti sono designati rispettivamente dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana. Nella nomina deve essere garantito il rispetto della parità di genere sia tra i membri effettivi che tra i membri supplenti.

  2. Il Collegio sindacale è l’organo di controllo della Fondazione e partecipa di diritto alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione.

  3. I Sindaci hanno le attribuzioni, i poteri ed i compiti stabiliti dal Codice civile in materia di società per azioni agli artt. 2397 e ss. in quanto compatibili.

  4. Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione del Collegio Sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

  5. I membri del Collegio Sindacale possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere ai membri del Consiglio di amministrazione e al Direttore notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori senza diritto di voto.

  6. Il Collegio sindacale informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Fondatori, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l’attività della Fondazione.

  7. Ai membri del Collegio Sindacale spetta il compenso stabilito dal Collegio dei Fondatori in sede di nomina, qualora la normativa lo consenta, e il rimborso delle spese occasionate in ragione del loro ufficio e debitamente documentate.

Articolo 14

Revisione legale dei conti

  1. La Revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.
  2. Il Collegio dei Fondatori, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
  3. La società di revisione o il revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e professionalità previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia ed iscritti nell'apposito registro.

Articolo 15

Esercizio e bilancio

  1.  L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
  2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, predispone il progetto di bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione, illustrante, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati. Nella redazione di tali documenti vengono seguite le regole di ordinata contabilità, i principi contabili nazionali, nonché quanto previsto dal Codice civile in materia di redazione di bilancio ai sensi degli artt. 2423 e ss..
  3. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, predispone il progetto di bilancio preventivo annuale e il documento programmatico previsionale dell’attività relativa all’esercizio successivo.

Articolo 16

Scioglimento e liquidazione della Fondazione

  1. La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice civile e/o su deliberazione dei Soci Fondatori.
  2. Il Collegio dei Fondatori nomina il o i Liquidatori in conformità al precedente art. 6.
  3. In caso di estinzione della Fondazione, i beni conferiti a qualunque titolo dai Soci Fondatori ritornano nella piena proprietà e disponibilità di questi ultimi.
  4. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dalla Fondazione vengono devoluti ai Fondatori o ad altro Ente individuato dal Comune di Bologna, che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione estinta.
  5. All’atto dello scioglimento, eventuali ulteriori beni affidati in concessione alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.
  6. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge e del Codice civile.

Articolo 17

Reclutamento del personale

  1. Il personale è assunto in base alle necessità della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore della Fondazione, approva l’organigramma della Fondazione comprensivo di inquadramento e compenso di ogni singola posizione aziendale, nonché la modalità di selezione prevista in forza del Regolamento di cui al successivo comma 3. Nella medesima deliberazione il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Direttore, sulla base dell’organigramma e delle procedure di selezione previste nel regolamento di cui al successivo comma 3, il potere di procedere all’assunzione del personale. Il Direttore in esecuzione di quanto sopra procede all’assunzione del personale fissando le modalità di selezione, la durata dell’impiego, il tipo di incarico, l’inquadramento ed il compenso nel rispetto della normativa vigente.
  2. Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dalle norme stabilite in materia, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti individuali.
  3. La Fondazione adotta, con proprio provvedimento, il regolamento contenente i criteri e le modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e dei principi generali stabiliti dal nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 18

Controversie

  1. Per tutte le controversie relative alla Fondazione è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 19

Disposizioni Finali

  1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme vigenti in materia.

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